Whistleblowing
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Per motivi di migliore e più “protetta” accessibilità, nonché per garantire a chi volesse effettuare la segnalazione, la maggiore tutela di riservatezza, l’accesso è possibile anche al di fuori dell’ambiente aziendale.
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Stiamo lavorando al completamento delle modifiche necessarie per rendere il sistema conforme a quanto previsto dal FOIA (decreto legislativo sulla trasparenza, pubblicato nella G.U. n.132 del 8-6-2016.).
Inviare o verificare lo stato di una segnalazione
L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione del settore pubblico e privato che si prefigge di regolamentare e facilitare la segnalazione di illeciti di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, anche mediante la previsione di significative forme di tutela nei confronti dello stesso segnalante e degli altri soggetti coinvolti.
A chi è rivolto
Le segnalazioni di illeciti possono essere effettuate dal personale dipendente o, comunque, da chi svolge, ha svolto o dovrà svolgere un’attività lavorativa o professionale in favore dell’ASST Melegnano e della Martesana. Si tratta, in particolare, di:
dipendenti dell’ASST Melegnano e della Martesana e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l’ASST Melegnano e della Martesana in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d’opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d’opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ASST Melegnano e della Martesana;
lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’ASST Melegnano e della Martesana;
liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’ASST Melegnano e della Martesana;
volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’ASST Melegnano e della Martesana;
persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’ASST Melegnano e della Martesana. ( Es.: i componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV), ecc..
Le segnalazioni possono essere effettuate anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, durante il periodo di prova e quando il rapporto giuridico si è concluso (si pensi agli ex lavoratori) se le informazioni sono state apprese nel corso del rapporto stesso.
Il campo d’applicazione
L’ASST Melegnano e della Martesana disciplina e gestisce solo le segnalazioni di condotte illecite di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le segnalazioni anonime sono trattate soltanto se adeguatamente circostanziate, ma sono in ogni caso escluse dal campo d’applicazione dell’istituto del whistleblowing. Fornire la propria identità è essenziale per verificare se la segnalazione è effettuata dai dipendenti pubblici o equiparati o, comunque, dai soggetti legittimati.
Condotta illecita
Ai fini della segnalazione whistleblowing, si considerano condotte illecite i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ASST Melegnano e della Martesana e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili e penali e in violazioni di determinati settori del diritto europeo. Sono segnalabili anche le condotte volte ad occultare le violazioni.
Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o le cd. voci di corridoio, le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ai rapporti personali della persona segnalante nell’ambito lavorativo (si pensi, ad esempio, alle vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).
Perché effettuare una segnalazione
Per tutelare l’interesse pubblico e l’integrità della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo di fondo è quello di valorizzare l’etica e l’integrità nell’Amministrazione, per corroborarne il prestigio, l’autorevolezza e la credibilità, rafforzare i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché il principio di libera concorrenza.
Requisiti della segnalazione
La segnalazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’istituto del whistleblowing deve possedere i seguenti requisiti:
deve provenire da uno dei soggetti elencati più sopra, venuto a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST.
Quali sono le tutele
Il sistema di tutele offerte alla persona segnalante, si estende ad ulteriori soggetti (vedi il regolamento aziendale), che, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione o del rapporto che li lega al segnalante, potrebbero subire ritorsioni.
La riservatezza dell’identità del segnalante è garantita in ogni fase della procedura, anche se la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle previste. Viene garantita la riservatezza anche con riguardo ad informazioni o elementi contenuti nella segnalazione dal cui disvelamento si possa direttamente o indirettamente dedurre l’identità del segnalante. In determinati casi il disvelamento dell’identità richiede il consenso espresso della persona segnalante.
Il RPCT e tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rigoroso rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, dei doveri di comportamento previsti nel Codice di comportamento aziendale e dell’obbligo del segreto d’ufficio.
La segnalazione del whistleblower è sottratta all’accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm. e dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.