Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza


Articolo 6, Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021
1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e,
in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b);
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROGETTI PNRR Obblighi di informazione e comunicazione PNRR – ex art. 34, Reg. UE 2021/241

A seguito delle conseguenze sociali ed economiche dell’epidemia da Covid-19, l’Unione Europea ha istituito un piano di azione, denominato Next Generation EU (NGEU), con cui intende promuovere una robusta ripresa dell’economia europea all’insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere.

Il conseguente Regolamento Europeo “Recovery and Resilience Facility” (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) enuncia sei macro-aree di intervento sulle quali ciascun Paese europeo si deve focalizzare: Transizione verde, Trasformazione digitale, Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Coesione sociale e territoriale, Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale,Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani.

Ciascuno Stato membro è stato quindi chiamato a predisporre e presentare alla Commissione Europea un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ossia un programma di riforme e investimenti che lo Stato membro si impegna a realizzare nell’arco temporale 2021–2026.

Il PNRR del Governo italiano

E’ strutturato in 6 Missioni, articolate in linea con i sei pilastri summenzionati, che a loro volta raggruppano 16 Componenti, funzionali alla realizzazione degli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Ne risulta una struttura gerarchica così articolata: per ogni missione varie “componenti” e per ogni componente varie linee di intervento, a loro volta suddivise in sub- interventi.

Le sei Missioni e lo stanziamento alle stesse attribuito a livello nazionale sono:

  • Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (€ 40,32 mld).

  • Rivoluzione verde e transizione ecologica (€ 59,47 mld).

  • Infrastrutture per una mobilità sostenibile (€ 25,40 mld).4. Istruzione e ricerca (€ 30,88 mld).

  • Inclusione e coesione (€ 19,8 mld).

  • Salute (€ 15,63 mld).

Al fine di finanziare tutti i progetti ritenuti in linea con la strategia del PNRR, è stato istituito un Fondo Nazionale Complementare, per un importo complessivo pari a € 30,6 miliardi.

La Missione 6: Salute

La Missione 6 Salute (M6) del PNRR mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. Contiene al suo interno tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti (C):

  • Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale

  • Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La Componente 1 ha l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all’attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari.

La Componente 2 comprende, invece, misure volte al rinnovamento e all’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. XI/6426 del 23/05/2022 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei Soggetti Attuatori Esterni” è stato approvato in Lombardia il Piano Operativo Regionale (POR) che definisce puntualmente tutte le linee di investimento della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Missione 6 “Salute” e l’ASST MELEGNANO MARTESANA

L’ASST Melegnano Martesana ha ricevuto quota parte dei finanziamenti del PNRR relativi alla Missione 6 “Salute” dalla Regione Lombardia”, essendo le Regioni i “soggetti attuatori” del PNRR presso il Ministero della Salute.

Il dettaglio degli interventi previsti per ciascuna tipologia di investimento è il seguente:

  • Missione 6 – Componente 1 – Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona

  • Missione 6 – Componente 1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)

  • Missione 6 – Componente 1 – Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

  • Missione 6 – Componente 2 – Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)

  • Missione 6 – Componente 2 – Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce una sezione del PIAO, cui si rimanda.