Assistenza specialistica protesica e cronicità
Il Servizio sanitario regionale eroga alle persone disabili o a quanti ne hanno necessità anche per un periodo limitato l’assistenza protesica e integrativa prevista nei Livelli essenziali di assistenza.
Questo tipo di assistenza mette a disposizione del cittadino quattro tipologie di dispositivi:
gli ausili: si tratta di strumenti, utensili o apparecchiature che permettono alla persona disabile di compiere un atto che non potrebbe fare in condizioni normali (ad esempio carrozzina)
le protesi: sono quelle apparecchiature che sostituiscono parte mancanti del corpo
le ortesi: sono apparecchiature che migliorano la funzionalità di una parte del corpo compromessa (ad esempio scarpe ortopediche)
i presidi: sono oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie (ad esempio catetere per l’incontinenza, ausili per assorbimento urina).
Il Servizio sanitario nazionale ha individuato in un elenco, chiamato Nomenclatore tariffario, i dispositivi indispensabili che possono essere forniti gratuitamente dalla ASST alle persone che ne hanno necessità.
I dispositivi protesici per gli invalidi sul lavoro sono invece garantiti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
L’Assistenza Protesica, erogabile a carico del SSN e prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza, è attualmente disciplinata dal DPCM 12.1.2017 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe”.
Aventi Diritto
Hanno diritto all’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, in relazione alla loro patologia invalidante:
gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti con invalidità riconosciuta ad 1/3;
i minori di anni 18;
gli istanti in attesa di accertamento che hanno presentato domanda per l’accertamento di invalidità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o non in grado di deambulare autonomamente senza l’aiuto di un accompagnatore (articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18);
i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all’allettamento;
i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell’occhio;
i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell’unità operativa certifica la contestuale necessità e urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo,a fronte di una menomazione grave e permanente.
Quali dispositivi
La persona con disabilità ha diritto ad ottenere solo i dispositivi connessi alla patologia indicata sul verbale di invalidità o certificata dal medico specialista limitatamente ai casi , descritti in precedenza, in cui non è necessario il riconoscimento dell’invalidità.
Tali dispositivi debbono essere compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili tecnici. Vedi catalogo ausili (File allegato: Catalogoblu 2023)
La fornitura delle apparecchiature per la VMD e relativo materiale necessario prevede:
prescrizione specialistica da parte di medici autorizzati
autorizzazione ed attivazione da parte del Servizio di Assistenza Protesica
fornitura del materiale, anche di consumo, a parte di ditte specializzate ed abilitate
La prescrizione delle apparecchiature è a carico dei Centri Ospedalieri pubblici o privati accreditati, ove operano Medici Specialisti in possesso di requisiti stabiliti con la DGR n. 5358/2001 “Linee guida per la ventiloterapia meccanica domiciliare – VMD” e la nota prot. n. H1.2014.0022167 della Regione Lombardia.
Ventilazione Meccanica Domiciliare (VMD)
La fornitura delle apparecchiature per la VMD e relativo materiale necessario prevede:
prescrizione specialistica da parte di medici autorizzati
autorizzazione ed attivazione da parte del Servizio di Assistenza Protesica
fornitura del materiale, anche di consumo, a parte di ditte specializzate ed abilitate
La prescrizione delle apparecchiature è a carico dei Centri Ospedalieri pubblici o privati accreditati, ove operano Medici Specialisti in possesso di requisiti stabiliti con la DGR n. 5358/2001 “Linee guida per la ventiloterapia meccanica domiciliare – VMD” e la nota prot. n. H1.2014.0022167 della Regione Lombardia.