Scelta/Revoca medico di base e pediatra
Accesso agli sportelli solo su appuntamento
Come prendere l'appuntamento
Per prendere un appuntamento con gli Uffici di Scelta/Revoca dell’ASST di Melegnano e della Martesana, si può utilizzare una delle seguenti modalità:
Accedere al link Prenotasalute, selezionare “prenota senza ricetta” e prenotare la prestazione “ACCESSO UFFICI SCELTA E REVOCA”.
Scaricare e accedere all’App “SALUTILE Prenotazioni”, selezionare “prenota senza ricetta” e prenotare la prestazione “ACCESSO UFFICI SCELTA E REVOCA”.
Solo gli utenti che non possono utilizzare le modalità sopra indicate perché non hanno né una tessera sanitaria regionale valida né un’identità digitale (SPID), possono chiamare il Call Center Regionale al numero verde 800.638.638 (post selezione 4) da rete fissa, o al 02.999.599 (post selezione 4) da rete mobile, da Lunedì a Sabato 8:00-20:00, escluso i festivi, e prenotare la prestazione “ACCESSO UFFICI SCELTA E REVOCA”.
L’ appuntamento è per usufruire di Servizi erogabili solo a cittadini presenti (residenti, domiciliati, etc.) nei comuni del territorio di competenza della ASST di Melegnano e della Martesana.
Informazioni utili per l'appuntamento
Per ogni appuntamento viene gestito un singolo utente; ad esempio, se si deve prendere appuntamento per scegliere il medico di famiglia per sé e per un componente della propria famiglia, è necessario prendere due appuntamenti.
La pratica può essere gestita da qualsiasi sportello presente sul territorio dell’ASST e non solo dallo sportello del Comune di residenza/domicilio.
Al fine di non creare assembramenti, presentarsi allo sportello cinque minuti prima dell’orario dell’appuntamento.
Per tutte le operazioni è indispensabile presentarsi muniti di tessera sanitaria/codice fiscale e fotocopia del documento di riconoscimento.
Le operazioni eseguite in nome e per conto di terzi, anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare, devono essere eseguite con delega scritta e firmata, con fotocopia del documento di identità del delegante.
La delega per il rilascio del PIN/PUK CRS è possibile solo per motivi di salute compilando l’apposito modulo regionale, presente sul sito regionale www.crs.regione.lombardia.it
Documenti necessari
ISCRIZIONI/RINNOVI/CAMBIO MEDICO SSR ITALIANI – COMUNITARI – EXTRACOMUNITARI
Autocertificazione residenza/domicilio
In caso di stranieri, permesso di soggiorno con motivazione del soggiorno; in assenza, kit postale (extracomunitari) e contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro di attuale occupazione
In caso di italiani domiciliati ma non residenti, revoca del medico dell’ASL di residenza o, in assenza, fornire esatti riferimenti dell’Ufficio Scelta/ Revoca di residenza.
ESENZIONI PATOLOGIA
Certificazione della patologia rilasciata da specialista o medico di famiglia
ESENZIONI INVALIDITÀ CIVILE
ESENZIONI DA REDDITO
Autocertificazione del reddito; in caso di delega, a firma del delegante.
Servizi Erogati
Iscrizione al Servizio Sanitario
Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale e Scelta del Medico
L’assistenza sanitaria è garantita a tutti i cittadini (italiani e stranieri aventi diritto) attraverso una rete di servizi (assistenza medica e pediatrica, farmaceutica, specialistica ambulatoriale, ospedaliera, domiciliare e consultoriale) mediante l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale.
L’iscrizione è obbligatoria e comporta la scelta del medico curante.
Il cittadino, (o persona delegata) deve presentarsi presso gli uffici “Scelta e Revoca” con il codice fiscale, autocertificazione di residenza, eventuale tessera sanitaria, documento di identità dell’interessato e delega (in caso di persona delegata all’iscrizione).
Per i nuovi nati il genitore deve esibire il codice fiscale del neonato.
All’atto dell’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale il cittadino effettua la scelta del medico curante, tra i medici inseriti nell’ambito territoriale di appartenenza.
All’atto dell’iscrizione viene rilasciata una tessera cartacea provvisoria e successivamente, in genere entro un mese, viene recapitata all’indirizzo di residenza la Carta Regionale dei Servizi, che sostituisce la tessera cartacea. Solo se l’iscrizione è inferiore a sei mesi non viene rilasciata tale Carta.
Revoca del Medico di Medicina Generale (MMG) e del Pediatra di libera scelta (PLS)
Al cittadino è data facoltà di interrompere il rapporto con il curante e di scegliere un altro medico per diversi motivi (es. trasferimento in altro comune, interruzione del rapporto di fiducia, ecc…).
Anche il medico di famiglia può ricusare l’assistito, nel caso venga meno il rapporto di fiducia medico-paziente.
Scelta in deroga del Medico
Per garantire la continuità di cura e del rapporto di fiducia, il cittadino che trasferisce la residenza in un altro comune può mantenere l’iscrizione al proprio medico di famiglia per i seguenti motivi:
Prosecuzione del rapporto fiduciario
Ricongiungimento familiare
In tali casi il cittadino dovrà compilare presso gli uffici “Scelta e revoca” il modello di “Domanda di scelta in deroga” e produrre la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal medico curante.
L’utente dovrà prima recarsi presso la ASST di competenza del MMG e successivamente, se con parere favorevole, recarsi presso la ASST di residenza per completare l’operazione.
Iscrizione temporanea di Assistito Residente in Altra ASL/ATS
Nel caso in cui un cittadino soggiorni temporaneamente, per un periodo non inferiore ai 3 mesi, nel territorio di una ATS/ASL diversa da quella di residenza, è possibile chiedere l’iscrizione all’ufficio “Scelta e revoca” di temporanea dimora, con scelta del Medico curante, solo se ricorre uno dei seguenti motivi:
• Motivi di salute (essere in possesso di esenzione per patologia/invalidità rilasciata dall’ASL/ATS di residenza);
• Motivi di studio;
• Motivi di lavoro;
• Motivi di età (da 75 anni);
• Perché inserito in comunità protetta;
• Perché minori in affido/in attesa di adozione;
• Perché familiare a carico di lavoratore residente.
L’iscrizione temporanea ha validità massima di un anno ed è rinnovabile a cura dell’interessato.
Per ottenere l’iscrizione temporanea occorre recarsi presso gli uffici “Scelta e revoca” con documento d’identità, codice fiscale o tessera sanitaria nazionale, autocertificazione di domicilio, attestazione di revoca del medico nel precedente luogo di residenza e idonea documentazione che attesti una delle condizioni previste.
Il cittadino viene cancellato temporaneamente dall’ATS di residenza e dal proprio medico; la riattivazione dell’iscrizione presso l’ATS di provenienza viene effettuata al rientro nel Comune di residenza, su richiesta dell’interessato.
Iscrizione Cittadini Residenti all'Estero
I cittadini italiani che hanno spostato la residenza anagrafica all’estero (AIRE- Anagrafe de-gli Italiani Residenti all’Estero), anche se ivi domiciliati e con i contributi attualmente versati in tale Paese, hanno diritto all’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Regionale, ma senza assegnazione del medico e valida solo per prestazioni ospedaliere urgenti, per la durata massima di 90 giorni nell’anno solare, anche non consecutivi (D.M. sanità-tesoro 1/2/96, circ. Min. San. 1000.V-19/833/630)
I documenti da presentare sono:
Documento di identità
Codice fiscale
Autocertificazione attestante la non copertura assicurativa pubblica o privata nel Paese estero di provenienza
Autocertificazione dello stato di emigrante
Autocertificazione di eventuale pensione erogata da Enti previdenziali italiani
Autocertificazione di eventuale frazione dei 90 giorni di assistenza già fruiti per ri-chiesta ad altra ASST/ASL
I cittadini italiani che hanno spostato la residenza anagrafica all’Estero (AIRE), aventi attività lavorativa comportante invece versamento dei contributi in Italia, se temporaneamente domiciliati in Italia, possono iscriversi, con assegnazione del medico, per la durata massima dell’anno solare.
I documenti da presentare sono:
Documento di identità
Codice fiscale
Autocertificazione attestante la non copertura assicurativa pubblica o privata nel Paese estero di provenienza
Documentazione comprovante il versamento dei contributi in Italia
Mantenimento del Pediatra oltre i 14 Anni di Età
Su richiesta del genitore e con l’accettazione del medico, l’assistenza del Pediatra può essere garantita oltre i 14 anni e fino al compimento del 16° anno di età, a condizione che non sia ancora stata effettuata la scelta del Medico di Medicina Generale e che la domanda venga presentata entro 9 mesi dal compimento del 14° anno.
Il genitore deve presentarsi agli uffici “Scelta e revoca” con:
tessera sanitaria del figlio;
domanda di mantenimento dell’assistenza pediatrica oltre i 14 anni sottoscritta dal Pediatra.
Necessità Occasionali di Assistenza Medica
Nel caso in cui il cittadino si trovi occasionalmente nel territorio di un’ATS diversa da quella di residenza, per un periodo inferiore ai 3 mesi o per un periodo superiore ma legato a motivi diversi da quelli sopra indicati, non è possibile procedere all’iscrizione al Servizio Sanita-rio Regionale nella ASST di temporanea dimora.
Per problematiche sanitarie non differibili, il cittadino può rivolgersi ad un Medico o Pediatra di famiglia che svolge la propria attività nel territorio, con pagamento della visita ambulatoriale o domiciliare. Presentando la ricevuta del pagamento della prestazione all’ASST di residenza, se previsto, il cittadino ha diritto al rimborso della spesa sostenuta.
Per necessità sanitarie urgenti il cittadino può rivolgersi al Pronto Soccorso di una delle Strutture ospedaliere del territorio.
Costo Massimo Rimborsabile
Prestazione del Medico di famiglia: € 20,00 per visita ambulatoriale e € 35,00 per visita domiciliare;
Prestazione del Pediatra di famiglia: € 30,00 per la visita ambulatoriale e € 45,00 per la visita domiciliare.
Per poter richiedere il rimborso, la domanda dovrà essere presentata agli sportelli di Scelta e Revoca entro 90 giorni dall’avvenuto pagamento.
La Carta Regionale dei Servizi
La Carta Regionale dei Servizi è una tessera elettronica, dotata di microchip, che garantisce il riconoscimento dell’identità del cittadino, tutelandone la privacy.
La Carta Regionale dei Servizi è valida come:
Tessera Sanitaria Nazionale;
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) perché sostituisce il modello E-111 e garantisce l’assistenza sanitaria all’estero, secondo le normative dei singoli paesi;
Tesserino del Codice Fiscale;
Carta Nazionale dei Servizi perché è stata creata secondo gli standard tecnici inter-nazionali previsti per le smartcard e pertanto permette l’accesso ai servizi on-line che richiedono un’identificazione.
Inoltre è il documento che consente di:
scegliere il medico e/o il pediatra di famiglia;
ottenere prestazioni sanitarie (ricoveri, visite ed esami specialistici);
• ottenere prescrizione di farmaci.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Portale Regionale
Smarrimento della Carta Regionale dei Servizi
Per richiedere una nuova Carta Regionale dei Servizi è sufficiente presentare un’autocertificazione di furto/smarrimento agli uffici “Scelta e revoca” esibendo un documento di identità. Contestualmente viene rilasciata al cittadino una tessera provvisoria cartacea.
Successivamente, di solito entro un mese, la Carta Regionale dei Servizi viene recapitata all’indirizzo di residenza del cittadino, sostituendo quella cartacea provvisoria.
In fondo alla pagina si trovano i documenti da scaricare:
Modulo Scelta Medico
Autocertificazione iscrizione temporanea (All.11 bis)
Dichiarazione sostituiva di certificazione genitore-tutore (All.2bis)
Modulo richiesta sostituzione tessera sanitaria
Domanda di scelta in deroga MMG – PdLS e Dichiarazione Disponibilità Medico (All.21-22)
Cittadini Stranieri - Accesso all'Assistenza Sanitaria
Stranieri Comunitari
Per i cittadini provenienti da un Paese dell’Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera, presenti in Italia per turismo, l’assistenza sanitaria è garantita mediante la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto a fruire delle cure necessarie, anche non urgenti.
In situazioni diverse dal soggiorno per turismo, i cittadini comunitari possono iscriversi al Servizio Sanitario Regionale (SSR) se in possesso di appositi moduli comunitari S1 (in precedenza modelli E106, E109, E120, E121) rilasciati dal paese di provenienza, oppure se lavora-tori subordinati con contratto di lavoro italiano o lavoratori autonomi assoggettati alla imposizione fiscale italiana.
Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per cittadini comunitari
Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR), il cittadino dell’Unione Europea deve presentarsi allo sportello “Scelta e Revoca” munito di:
Documento di identità valido;
Codice fiscale;
A seconda della propria condizione, è necessario presentare anche la seguente documenta-zione:
Lavoratore dipendente (anche stagionale):
contratto di lavoro che attesti il rapporto di impiego con un datore italiano e la relativa durata.
Lavoratore autonomo:
certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o a un Albo/Ordine professionale, insieme a un’attestazione di apertura della partita IVA, dell’iscrizione all’INPS, oppure il modello Unico dei redditi dell’anno precedente.
Familiare di lavoratore dipendente o autonomo:
autocertificazione di carico familiare fiscale (per ascendenti diretti o figli maggiori di 21 anni);
certificato di matrimonio tradotto (per coniugi);
certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità (per figli);
“Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE/italiano”, se il familiare è extracomunitario.
Ex lavoratore comunitario in stato di disoccupazione involontaria:
contratto di lavoro cessato (con indicazione del datore e della durata del rapporto);
autocertificazione di iscrizione (D.I.D.) presso il Centro per l’Impiego del comune di domicilio.
Titolari di modelli S1 (ex E106, E109, E120, E121): modello S1 in corso di validità.
Stranieri Comunitari - Iscrizione Obbligatoria
I cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea vengono iscritti al Sistema sanitario regionale se sono in possesso di permesso di soggiorno per i seguenti motivi:
Lavoro subordinato o autonomo
Attesa occupazione
Motivi familiari (visto per ricongiungimento o coesione familiare) – Familiare extra-UE di cittadino comunitario/italiano
Cure mediche solo per donne in stato di gravidanza
Cure mediche ai sensi dell’art. 19. comma 2, lettera d-bis
Attesa adozione/Affidamento/Recupero psico-fisico del minore
Soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione
Richiesta di Asilo Politico/Umanitario Internazionale
Asilo politico/Dublino
Motivi umanitari
Protezione Sussidiaria/Internazionale
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
Possessori di permesso CE o UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex Carta di Soggiorno)
L’iscrizione coincide con il periodo del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero extra- comunitario deve provvedere al rinnovo.
Il diritto di iscrizione decade per:
• mancato rinnovo del permesso di soggiorno
• revoca o annullamento del permesso di soggiorno
• espulsione del cittadino straniero
Il cittadino deve esibire allo sportello “Scelta e Revoca”:
• Permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale) unita a documentazione attestante il motivo della richiesta.
• Documento di identità
• Codice fiscale
• Documentazione attestante, in caso di motivi di lavoro, che l’attività sia soggetta alla legislazione fiscale italiana.
Stranieri (Comunitari o Extracomunitari)- Iscrizione Volontaria
Possono fruire dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale le seguenti categorie di stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e i cittadini comunitari residenti che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e che si trovano in una delle seguenti situazioni:
stranieri con residenza elettiva (ed eventuali familiari a carico)
stranieri residenti per motivi religiosi o diplomatici (ed eventuali familiari a carico)
stranieri residenti per affari (ed eventuali familiari a carico)
specifiche categorie di lavoratori con versamento contributi all’estero (ed eventuali familiari a carico)
lavoratori alla pari
studenti
cittadini che partecipano a programmi di volontariato
ricongiungimento familiare di ultra sessantacinquenni con permesso rilasciato dopo il 5/11/2008
Il cittadino deve esibire allo sportello “Scelta e revoca” la seguente documentazione:
solo se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno valido, o solo per studenti alla prima iscrizione, ricevuta della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale)
autocertificazione di residenza/domicilio abituale
codice fiscale
il versamento della quota annua (anno solare) non frazionabile. Può essere effettua-to, presso uffici postali o sportelli bancari con Mod. F24 indicando l’anno di riferimento, come cod. Regione: 10 e come cod. Tributo: 8846.
La quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero. L’ammontare dell’importo da pagare può essere richiesto (e sarà comunque verificato) dall’operatore di sportello.
TIPO DI CONTRIBUTO ai sensi dell’art. 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n. 213:
CONTRIBUTO MINIMO (La quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero.)
Tipologia: Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, non iscrivibili obbligatoria-mente al SSN (compresi religiosi con familiari a carico, studenti con familiari a cari-co e ultrasessantacinquenni extracomunitari che si ricongiungono dopo il 5/11/2008 e gli eventuali familiari a carico)
Contributo in Euro: € 2.000 (Fino a €. 31.925 di reddito complessivo dell’anno prece-dente)
CONTRIBUTO SUPERIORE AL MINIMO (La quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero.)
Tipologia Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, non iscrivibili obbligatoria-mente al SSN (compresi religiosi con familiari a carico, studenti con familiari a cari-co e ultrasessantacinquenni extracomunitari che si ricongiungono dopo il 5/11/2008 e gli eventuali familiari a carico)
Contributo: € 2.000 + CONTRIBUTO PARI AL 4% per la parte di reddito compresa tra €.31.925 e €. 51.646 di reddito (AGGIUNTIVO AI €. 2000).
Contributo totale massimo: € 2.788,87
CONTRIBUTO FORFETTARIO
Tipologia
Studenti senza familiari a carico, sia comunitari privi di assistenza sanita-ria nel loro paese, sia extracomunitari;
Religiosi senza familiari a carico, sia comunitari privi di assistenza sanitaria nel loro paese, sia extracomunitari
Contributo: € 700
Tipologia Collocati alla pari senza familiari a carico, sia comunitari privi di assistenza sanitaria nel loro paese, sia extracomunitari
Contributo: € 1.200
I cittadini stranieri con visto per turismo o per cure mediche oppure con permesso di soggiorno inferiore a tre mesi non possono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale, nemmeno facoltativamente, ma possono fruire a pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie.
Minori Stranieri Presenti Irregolarmente sul Territorio Italiano
I minori stranieri irregolari sul suolo italiano, con età inferiore ai 18 anni e di qualunque nazionalità (extracomunitari e comunitari privi di attestati di diritto o di TEAM rilasciata dal Paese di provenienza) possono essere iscritti, trascorsi i 90 gg dall’ingresso in Italia, al Servi-zio Sanitario Regionale con assegnazione del Pediatra di Famiglia.
Il genitore/accompagnatore presenta allo sportello “Scelta e Revoca” del Distretto dove l’interessato ha il domicilio, apposita istanza di iscrizione unitamente al documento d’identità del minore. Al minore verrà rilasciata la Tessera Cartacea che attesta l’iscrizione al SSR.
L’ASST, successivamente, provvederà alla richiesta del Codice Fiscale all’Agenzia delle Entrate.
Solo i minori di 14 anni potranno fruire dell’accesso gratuito agli ambulatori (ivi compresi i consultori e la Continuità Assistenziale) delle Strutture Pubbliche e Private Accreditate perché in possesso di esenzione E11.
Stranieri Temporaneamente Presenti
I cittadini extra comunitari e non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno hanno diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere erogate da strutture pubbliche o private accreditate relativamente a:
cure urgenti ed essenziali
tutela della gravidanza e della maternità, tutela del minore
vaccinazioni, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive
assistenza farmaceutica
assistenza protesica
Non è prevista l’assistenza del Medico di famiglia.
Esenzioni Ticket
Esenzioni dal pagamento del ticket
Il ticket è la quota di partecipazione alla spesa sanitaria dovuta dal cittadino per le varie forme di assistenza, quali:
Assistenza farmaceutica
Visite e prestazioni specialistiche
Assistenza termale
Prestazioni di Pronto Soccorso non urgenti
Le categorie che prevedono l’esenzione totale o parziale dalle quote di partecipazione alla spesa sopraindicate (ad eccezione delle categorie esenti dalla quota di partecipazione per l’assistenza termale) sono:
Esenzione per età e reddito
Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara
Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara e reddito
Esenzione per invalidità
Altre tipologie di esenzione
Altre tipologie di esenzione
Non sono subordinate al rilascio di alcun attestato da parte dell’ufficio “Scelta e revoca”:
le condizioni di interesse sociale (prevenzione, attività di screening, tutela della salute collettiva, stato di gravidanza, ecc.)
gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali durante il periodo di temporanea invalidità. La fruizione di tali esenzioni ha luogo tramite l’apposizione del relativo codice da parte del prescrittore sulla impegnativa.
Esenzioni ticket per Patologia
Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara
Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire dell’esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia ed all’esenzione parziale per i farmaci correlati alla stessa.
Per ottenere l’esenzione per patologia cronica il cittadino deve presentare all’ufficio “Scelta e Revoca” la tessera sanitaria e la certificazione rilasciata da un medico specialista (di una struttura pubblica o privata accreditata);
I Medici di Medicina Generale (MMG) sono anch’essi abilitati al rilascio di certificazioni per l’esenzione, ma esclusivamente per determinate patologie, quali:
[013.250] Diabete mellito
[OA31.401] Ipertensione arteriosa senza danno d'organo
[0031.402] Cardiopatia ipertensiva con danno d'organo
[0031.403] Nefropatia ipertensiva con danno d'organo
[0031.404] Cardionefropatia ipertensiva con danno d'organo
[0031.405.0] Ipertensione secondaria maligna
[0031.362.11] Retinopatia ipertensiva
Per l’esenzione di malattia rara la certificazione deve avvenire su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a fare diagnosi di Malattia Rara.
La registrazione o il rinnovo delle esenzioni per patologia cronica o malattia rara può esse-re effettuata recandosi agli sportelli di “Scelta e Revoca”.
In base alle scadenze previste al momento del rilascio, l’assistito deve provvedere a produr-re all’ufficio “Scelta e revoca” documentazione sanitaria (nuova certificazione dello specialista o documentazione sanitaria recente) attestante la necessità di rinnovo dell’esenzione.
Esenzioni ticket per Età o Reddito
1) Minori di 14 anni, fino al compimento del 14° anno di età, indipendentemente dalla posizione reddituale del nucleo familiare di appartenenza (Cod. E11 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
2) Minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 (Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)
3) Cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98 (Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)
4) Cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale compreso tra i € 36.151,98 e € 38.500,00 (Cod. E05 a validità regionale per la specialistica)
5) Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuo pari a € 18.000 (Cod. E14 a validità regionale per la farmaceutica)
6) Titolari di pensione al minimo con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito complessivo familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico (Cod. E04 a validità nazionale per la specialistica e regionale anche per la farmaceutica)
7) Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari fiscalmente a carico (Cod. E03 validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
8) Cittadini in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità che percepiscono una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore i massimali previsti dalla Circolare n.5 dell’INPS del 25.01.2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (Cod. E13 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
9) Disoccupati e i loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per la durata della condizione (Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica)
10) Disoccupati e i loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per la durata della condizione (Cod. E02F a validità regionale per la farmaceutica);
11) Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) esclusiva-mente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a € 27.000 /anno e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (Cod. E12 a validità regionale per la specialistica e la farmaceutica);
12) Soggetti affetti da patologie croniche, ai sensi dell’Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12.01.2017, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 46.600 €, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche (Cod. E30 a validità regionale per la farmaceutica)
13) Soggetti affetti da malattie rare, ai sensi dell’Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 46.600 €, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche (Cod. E40 a validità regionale per la farmaceutica)
Autocertificazione
L’autocertificazione prevista per i codici E01, E02, E02F, E03, E04, E05, E12, E13 ed E14, E30, E40 può essere effettuata:
online sul sito del FSE di Regione Lombardi - Esenzioni utilizzando la carta regionale dei servizi;
presentandosi presso gli uffici “Scelta e revoca”, con la propria tessera sanitaria e la fotocopia del documento d’identità.
Per gli assistiti impossibilitati a recarsi personalmente presso gli sportelli, è possibile scari-care il modulo, compilarlo e incaricare un familiare/conoscente per la consegna, unitamente alla carta regionale dei servizi e copia del documento di identità (con delega) presso lo sportello di scelta e revoca.
Sarà rilasciato l’attestato e contestualmente avviene la registrazione del codice di esenzione in anagrafica regionale.
Le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), assegnate in automatico agli aventi diritto e rinnovate ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF in quanto ritenga di non possedere i requisiti necessari per godere del relativo diritto, la revoca avrà validità solo per l’anno in corso. In tal caso è necessario chiedere nuovamente la revoca dell’esenzione non posseduta.
L’esenzione E02 ha una durata massima annuale non automaticamente rinnovabile, le esenzioni E12 e E13 avranno una durata massima biennale non automaticamente rinnovabile con scadenza al 31 marzo di ogni biennio (salvo precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato).
Infine E30 e E40 saranno attribuite e rinnovate automaticamente ogni anno dal Ministero delle Finanze (MEF) se permangono le condizioni di diritto. Per maggiori informazioni..>>
La possibilità di effettuare l’autocertificazione E30 – E40 in farmacia è limitata ai cittadini maggiorenni e non è possibile effettuarla in qualità di tutore/amministratore di sostegno di terzi o comunque con delega di terzi.
Gli assistiti provenienti da altre regioni non iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo, sulla cui ricetta il medico non abbia apposto alcun codice di esenzione nazionale, sono tenuti al pagamento delle quote ticket.
Le prescrizioni redatte dal medico devono sempre recare i codici di esenzione ed in tutti i casi in cui la ricetta ne è sprovvista, l’assistito è tenuto al pagamento delle quote dovute (non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori).
Qualora al medico prescrittore non risulti in anagrafe regionale l’informazione relativa al codice di esenzione, può utilizzare la documentazione di cui lo stesso cittadino è in possesso.
Esenzioni ticket per Invalidità
Hanno diritto all’esenzione per invalidità (totale o parziale):
invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
ciechi e i sordomuti di cui agli art. 6 e 7 della Legge 482/68
invalidi di guerra
invalidi per lavoro e per servizio
vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari)
Per rilascio dell’attestato di esenzione è possibile presentarsi all’Ufficio “Scelta e revoca” in base alla categoria di appartenenza:
verbale Commissione accertamento stati d’invalidità civile (per gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza);
verbale Commissione accertamento stati d’invalidità civile (per i ciechi e i sordomu-ti di cui agli art. 6 e 7 della Legge 482/68).
Per il rilascio dell’attestato di esenzione per le altre categorie invece è necessario presenta-re all’Ufficio “Scelta e revoca” la carta regionale dei servizi e, in base alla categoria di ap-partenenza:
invalido di guerra: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dal-la VI alla VIII categoria anche la patologia invalidante)
invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche pato-logia invalidante)
invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII anche patologia invalidante)
vittime del dovere e del terrorismo: documentazione specifica comprovante la condizione.
Assistenza Sanitaria all'Estero
Assistenza Sanitaria in caso di viaggi all'Estero
Assistenza Sanitaria Soggetti a Regolamentazione Comunitaria
Al cittadino che si reca per turismo all’estero le cure sanitarie necessarie sono garantite at-traverso la Carta Regionale dei Servizi – TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia).
La Carta Regionale dei Servizi è valida nei seguenti Paesi:
•Paesi comunitari: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia ( compresa Corsica e i territori di Guadalupe, Martinica, Reunion e Guyana), Germania, Gran Bretagna ( compresa Gibilterra) e Irlanda del Nord, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo (compreso Azzorre e Madera) Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna ( compreso Baleari e Canarie) Svezia e Ungheria.
•Paesi che aderiscono allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
•Confederazione Svizzera
Nel caso in cui il cittadino non sia ancora in possesso della Carta Regionale dei Servizi, è necessario che chieda il rilascio del certificato sostitutivo provvisorio agli sportelli “Scelta e Revoca.
Per ottenere le cure sanitarie necessarie il cittadino deve esibire la Carta Regionale dei Servizi o il Certificato provvisorio all’atto della fruizione della prestazione presso la Struttura Sanitaria estera.
Quanto costa
Il cittadino fruisce gratuitamente delle cure, salvo il pagamento del ticket previsto nel Paese estero di soggiorno.
Qualora il cittadino abbia sostenuto direttamente tutte le spese sanitarie (perché sprovvisto della Carta Regionale dei Servizi o per altri problemi verificatisi con la struttura sanitaria estera), al rientro in Italia potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, che verranno liquidate secondo la tariffazione dello Stato estero, ad eccezione della quota ticket dovuta.
Assistenza Sanitaria In Paesi Extra Unione Europea con cui vigono Accordi Bilaterali
Al cittadino che si reca per turismo in Paesi extra Unione Europea sono assicurate le cure sanitarie secondo gli specifici accordi in vigore, che talvolta le prevedono solo per alcuni ca-si e categorie.
I Paesi extra Unione Europea con cui vigono Accordi bilaterali sono: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Tunisia.
L’eventuale rimborso a posteriori delle spese sostenute può essere richiesto solo nel caso di S.Marino.
Assistenza Sanitaria In Paesi Extra Unione Europea con cui non vi sono Accordi
Nei rimanenti casi, ovvero per soggiorni in Stati Esteri in cui non vigono accordi con l’Italia, per usufruire dell’assistenza sanitaria è consigliabile stipulare un’assicurazione personale.
Autorizzazione Cure ad Alta Specializzazione all’estero
Gli assistiti che intendono accedere a cure di alta specializzazione all’estero devono presen-tare domanda di autorizzazione, corredata dalla richiesta del medico specialista (italiano o straniero) appartenente a una struttura pubblica, che attesti la necessità e la fattibilità della cura presso la struttura estera, indicando la data prevista per l’intervento o il trattamento.
La domanda di autorizzazione viene valutata dal Centro regionale di riferimento e, in caso di parere favorevole, all’assistito verrà rilasciata la documentazione necessaria per accede-re alla cura:
Modello S2 (ex E112), se la cura è prevista presso un centro convenzionato in ambito europeo;
Lettera di autorizzazione, se la cura è prevista presso un centro extraeuropeo o non convenzionato.
In quest’ultimo caso, l’assistito dovrà anticipare le spese e potrà successivamente chiederne il rimborso, pari all’80% del costo complessivo.
Ricovero senza preventiva autorizzazione
Qualora, per motivi di urgenza, l’assistito abbia usufruito di cure all’estero senza preventiva autorizzazione, potrà comunque richiedere il rimborso delle spese sostenute, presentando la seguente documentazione:
Richiesta di rimborso;
Relazione scritta del responsabile medico della struttura estera;
Fattura originale quietanzata.
La pratica sarà trasmessa al Centro regionale di riferimento che, in caso di parere favorevole, procederà alla liquidazione del rimborso.
I residenti nei Comuni della nostra ASST possono inoltrare richiesta all’ufficio di ATS, all’indirizzo mail cureestero@ats-milano.it
Altri servizi disponibili
Presso gli sportelli è possibile consegnare anche le richieste per:
Fornitura di protesica minore (ausili per stomizzati, incontinenti, etc.) per gli aventi diritto (su richiesta del MMG/ specialista)
Fornitura di ossigeno a domicilio per ipossemici cronici
Fornitura materiale per la Nutrizione artificiale
Fornitura di prodotti dietetici per malattie rare e celiachia
Rimborsi ed autorizzazioni per pazienti dializzati
Rimborsi per spese sanitarie all’estero
Fornitura di specialità medicinali innovativi non autorizzati in Italia
Allegati
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Prenotazione Scelta e Revoca
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All. 11bis_ Iscrizione Temporanea in Regione
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Allegato 2 bis – Dichiarazione sost. certif. genitore-tutore
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Scelta di medico di medicina generale/pediatra di libera scelta
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Domanda scelta in deroga MMG-PdLS
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Richiesta Cambio MMG-PLS
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Deroga per Mantenimento Pediatra 14-16 anni
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Richiesta Duplicato TS1
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Autocertificazione disoccupazione
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Modulo esenzione E01 Età Superiore 65anni
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Modulo esenzione E03
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Modulo esenzione E04
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Modulo esenzione E05
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Modulo esenzione E12
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Modulo esenzione E13