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Richiedere cartelle cliniche

Chi può richiedere una copia di cartella clinica?

Diretto interessato
La copia della Cartella Clinica viene rilasciata all’assistito a seguito di una specifica richiesta con firma semplice, corredata da un documento d’identità valido.
L’interessato, dopo la dimissione, può compilare la specifica modulistica di richiesta, presso l’Ospedale di riferimento.

Soggetti diversi dal diretto interessato
Quando l’interessato è impossibilitato a farlo personalmente può delegare un’altra persona maggiorenne a richiedere o a ritirare la copia della Cartella Clinica.
La persona delegata deve avere:
• delega scritta,
• il proprio documento d’identità
• il documento d’identità, anche in fotocopia del titolare della cartella clinica/esami radiografici.

Oltre al caso di soggetto munito di delega scritta si possono riscontrare le seguenti condizioni di seguito elencate:

Minore
Nel caso di paziente minore di età la copia della cartella clinica o di altra documentazione sanitaria può venire richiesta da uno o ambedue i genitori esercenti la potestà, dietro specifica richiesta e previa autocertificazione del relativo status.
Nel caso di minori in condizioni particolari si procede come segue:

  • se i genitori sono separati o divorziati, la documentazione sanitaria può essere richiesta disgiuntamente da entrambi i genitori;
  • se il minore, ai sensi della L.184/83, è affidato temporaneamente ad altre persone, a comunità, ai servizi sociali territoriali, gli affidatari, oltre i genitori biologici, possono chiedere copia della documentazione sanitaria esibendo il provvedimento di affidamento del minore da parte dell’autorità giudiziaria o del Tribunale per i minorenni ovvero la dichiarazione di affidamento sottoscritta dai genitori, a meno che vi siano limitazioni specifiche da parte del giudice;
  • se i genitori sono decaduti dalla potestà (ex art. 330 c.c.), non hanno diritto né ad ottenere copia della cartella né ad essere informati sulle condizioni di salute del figlio;
  • se entrambi i genitori sono deceduti o se per altra causa non possono esercitare la potestà, il tutore nominato può chiedere copia della documentazione sanitaria previa esibizione del decreto del giudice tutelare o autocertificazione del relativo status;
  • se il minore è adottato o è stato dichiarato adottabile dal Tribunale dei Minori, i genitori biologici non hanno diritto ad ottenere copia della documentazione sanitaria dei figli né ad essere informati circa le condizioni di salute dei medesimi. La documentazione può essere rilasciata solo ai genitori adottanti, previa esibizione del documento che certifica l’adozione o idonea dichiarazione sostitutiva;
  • se il minore è in stato di affidamento preadottivo, la documentazione sanitaria può essere richiesta e rilasciata al soggetto affidatario, previa esibizione del provvedimento del giudice tutelare.
  • Nel caso in cui nella documentazione sanitaria richiesta risultasse la paternità o la maternità originaria, questa, a garanzia del segreto d’ufficio, non potrà essere portata a conoscenza di nessuno, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria..

Minore emancipato
In caso di minore emancipato la Cartella Clinica può essere rilasciata in copia all’interessato solo dietro presentazione idonea certificazione (art. 390 e ss Codice Civile)

Incapacità di intendere e di volere
In caso di paziente interdetto per grave infermità (art. 414 c.c.) o inabilitato per infermità di mente (art. 415 c.c.), il tutore/curatore presentando la certificazione idonea ad attestare il proprio stato (documento di affidamento del Tribunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione) è legittimamente autorizzato a ricevere copia di cartella clinica.
L’ addetto allo sportello nel momento della richiesta potrà riconoscere lo stato di interdizione o di inabilitazione dalla copia della sentenza, da cui risulteranno i motivi e l’indicazione del tutore o del curatore.

Impossibilità a provvedere ai propri interessi
Se l’interessato si troverà nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la richiesta può essere effettuata dall’amministratore di sostegno quando nominato (Legge n. 6 del 9.1.2004), presentando copia del decreto di nomina del Giudice tutelare).

Analfabeta o non in grado di firmare
Se l’interessato è analfabeta o non è in grado di firmare, l’addetto allo sportello dovrà apporre sulla richiesta la dicitura “Non è in grado di firmare” e la propria firma (leggibile), e riportare gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.

Familiari del defunto
Copia della documentazione sanitaria di una persona defunta può essere richiesta dagli eredi legittimari dello stesso (art. 536 c.c. 1) e precisamente dal coniuge, dai figli legittimi, dai figli naturali, in mancanza dei predetti dagli ascendenti legittimi, nonché dagli eredi testamentari.
Al momento della richiesta l’istante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di legittimo erede e la relazione di parentela esistente con il defunto, secondo la seguente gerarchia:
1. il coniuge e i figli
2. in loro mancanza i genitori
3. in mancanza dei suddetti, i fratelli
4. in mancanza di tutti costoro gli ascendenti ed i discendenti fino al 4° grado.
Quando i legittimari siano più d’uno e vi sia tra loro dissenso, decide l’Autorità Giudiziaria.

Come fare per richiedere copia della cartella clinica.
Gli aventi diritto possono fare richiesta, tramite l’apposito modulo, presso l’Ospedale in cui è avvenuto il ricovero.
Ospedale di Cassano d’Adda
Ospedale di Cernusco sul Naviglio
Ospedale di Melzo
Ospedale di Vaprio d’Adda
Ospedale di Vizzolo Predabissi

La Cartella Clinica è di proprietà dell’Azienda e pertanto possono essere rilasciate solo copie della stessa e non l’originale.

In ossequio alla previsione normativa di cui alla recente Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli/Bianco), l’ASST ottempera all’obbligo del rilascio della documentazione sanitaria all’avente diritto,  nei 7 giorni successivi alla richiesta fatti salvi i termini eventualmente necessari a verificare la legittimazione del richiedente medesimo.



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